Art. 81.
(Divieto di concessione dei benefìci penitenziari).

      1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi di risocializzazione e le misure alternative di cui agli articoli 58, 61 e 65 non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 79:

          a) quando ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'articolo 385 del codice penale;

          b) quando le misure di cui all'alinea sono state revocate a seguito di una condotta colpevole dell'interessato;

          c) quando è pronunciata condanna definitiva nei confronti dell'interessato per un delitto doloso, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante la fruizione di uno dei benefìci previsti dall'alinea.

 

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      2. Il divieto di cui al comma 1 opera nell'ambito della stessa esecuzione e non concerne i periodi di custodia cautelare o la esecuzione di misure alternative relative ad altre pene; se queste sono comprese nel complesso di pene nella attuale esecuzione contestuale, l'esecuzione della pena per cui opera il divieto di cui al comma 1 deve considerarsi espiata per prima.
      3. Il divieto di cui al comma 1 opera:

          a) nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa la esecuzione della custodia cautelare o della pena; tale periodo è ridotto a due anni se l'interessato si costituisce volontariamente in carcere entro dieci giorni dalla consumazione della evasione;

          b) nella ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, per un periodo di tre anni dalla data della condotta colpevole per cui è stata pronunciata la revoca della misura alternativa o, se tale data non è definita, da quella della pronuncia di revoca;

          c) nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, per un periodo di tre anni dalla data della commissione del delitto se la pena inflitta non è superiore a due anni di reclusione, e per un periodo di cinque anni dalla stessa data, se la pena inflitta è superiore a due anni di reclusione.

      4. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, il divieto ivi previsto opera anche se è emessa sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
      5. Quando, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il procedimento penale relativo è pendente per l'evasione o per un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza competenti possono sospendere l'esecuzione del lavoro all'esterno o l'esecuzione o la concessione dei permessi premio o l'esecuzione o la concessione della misura alternativa fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

 

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      6. Se le situazioni di cui ai commi da 1 a 3 emergono successivamente alla concessione dei benefìci si deve procedere alla revoca della stessa o, nel caso di cui al comma 5, alla sospensione ivi prevista.
      7. Il presente articolo è applicabile anche alla liberazione condizionale.